Procedura di approvazione![]() |
Nel 2003 la Giunta Provinciale inizia ad occuoparsi del tunnel
La giunta provinciale definisce l'iter procedimentale delle fasi di progettazione nella delibera 2075 del giugno 2003.
Ottobre 2003, il comitato VIA esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare.
Il 20 ottobre 2003, la Provincia Autonoma di Bolzano approva il progetto preliminare sia della tratta Fortezza – Verona (Delibera n. 3748) sia della galleria di base (Delibera 3749).
Non viene approvato il solo tratto Val di Vizze - confine di Stato, a causa della incompatibilità ambientale dovuta agli effetti negativi sugli acquiferi e sulle fonti termali; si prevede di spostare il tracciato verso est, al di fuori della zona di rispetto.
La Giunta pone condizioni...
Le delibere pur esprimendo parere complessivamente positivo pongono delle precise condizioni. Gli aspetti principali richiesti sono lo spostamento totale dei treni merci in galleria e treni viaggiatori preferibilmente in superficie. Il cunicolo pilota avrà funzioni di approvvigionamento elettrico e dovrà essere prevista una supervisione per danni a terzi e di tipo ambientale. La giunta, inoltre, prevede misure politico-ambientali in grado di incentivare il trasferimenti di traffico a favore della ferrovia (ad es. aumentando i pedaggi per i mezzi pesanti, ecc.).
...ma delle tratte d'accesso evita di parlare
La deliberazione della Giunta Provinciale n. 3748 del 20/10/2003 è l’ultima che riguarda la tratta di accesso Verona - Fortezza; a questa hanno fatto seguito solo vaghe rassicurazioni da parte dell’SVP e ultimamente del ministro delle infrastrutture Di Pietro per sottolinearne la priorità.
Alla fine dell’anno 2003 vi è l’approvazione definitiva delle modifiche d’ufficio ai piani urbanistici comunali (n. 4786).
In seguito vengono approvati i progetti definitivi per lo scavo del cunicolo pilota.
E la Giunta ha il potere di reinterpretare le leggi per ignorare le valutazioni dei geologi
Sul tratto Val di Vizze - confine di Stato, con delibera del 19/06/2006 (n. 2268) la Giunta provinciale si ricrede; infatti una volta esclusa la possibilità di spostare il tracciato al di fuori dell’acquifero (prospettata dalla delibera di approvazione del progetto preliminare), arriva a reinterpretare la legge asserendo che nella zona dell’acquifero di San Zaccharia, il divieto riguarda esclusivamente attività estrattive finalizzate alla coltivazione di miniere, cave o torbiere escludendo per cui la realizzazioni di gallerie. Dove c'è tutela idrogeologica, dice la Giunta, è vietata l'attività estrattiva, ma nella costruzione di un tunnel l'attività estrattiva (anche se si tratta di milioni di m3), è un effetto secondario. In conclusione, ciò che sarebbe vietato ad una miniera, non vale per il tunnel. Il progetto diventa così compatibile e viene approvato.

